Trentino in zona rossa, ecco le regole

Trentino in zona rossa, ecco le regole
Da lunedì 15 marzo il Trentino entra in zona rossa. Vediamo, dunque, quali sono i principali cambiamenti nella vita quotidiana, rispetto alla zona arancione.

Spostamenti personali

Non si potrà uscire di casa se non per motivi di lavoro, di necessità o di salute. Quindi, ad esempio, per fare la spesa, andare in farmacia, dal medico, per assistere un parente non autosufficiente, andare a trovare un figlio minore, portare fuori il cane nei pressi della propria abitazione. Le visite a parenti e ad amici sono vietate. E’ sempre possibile spostarsi per recarsi presso le attività commerciali e i servizi non sospesi. Laddove, all’interno del proprio comune, non vi sia la disponibilità di tali attività o servizi, è sempre possibile recarsi in un altro comune contiguo, anche il Capoluogo. Tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica.

È consentito, inoltre, recarsi presso le chiese e i luoghi di culto, abitualmente frequentati, per le funzioni religiose, anche in comuni differenti dal proprio. E’ sempre vietato lo spostamento verso altra abitazione privata abitata, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Sono sempre consentiti, all’interno del territorio provinciale, gli spostamenti necessari alla coltivazione del terreno per uso agricolo, anche per autoconsumo, compresa la produzione di legna.

Per muoversi è obbligatoria l’autocertificazione, preferibilmente da stampare e compilare.

Attività motoria

Dalle ore 5.00 alle 22.00 è consentito svolgere attività motoria, come passeggiare, in prossimità della propria abitazione, per un massimo di 60 minuti dal momento in cui si esce. E’ necessario rispettare il distanziamento di almeno un metro da ogni altra persona e indossare la mascherina.

Attività sportiva

Dalle ore 5.00 alle 22.00 è consentito svolgere attività sportiva individuale all’aperto, come ad esempio corsa o bicicletta, esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio comune, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. Non è obbligatorio l’uso della mascherina.

È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, sia all’aperto che al chiuso. Sono sospese tutte le competizioni sportive, salvo quelle riconosciute d’interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sono, altresì, sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

Scuola

Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia, mentre le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta la possibilità di svolgere attività in presenza per laboratori o per esigenze degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Università e Istituti di alta formazione

È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza e salvo quanto previsto dall’art. 44 del Dpcm 2 marzo 2021.

Bar e ristoranti

Restano chiusi bar e ristoranti. Sono consentiti solo i servizi di ristorazione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti. L’asporto è permesso fino alle ore 22.00, ad eccezione dei bar e di altri esercizi sprovvisti di cucina, per i quali è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00. Per la consegna a domicilio, invece, non ci sono restrizioni.

Attività commerciali

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del Dpcm 2 marzo 2021. Restano chiuse le attività nei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Attività inerenti i servizi alla persona

Devono chiudere le attività legate ai servizi alla persona, come, ad esempio, estetisti, parrucchieri e barbieri. Restano aperte solamente lavanderie, tintorie e pompe funebri come da allegato 24 al Dpcm 2 marzo 2021.

Restano ferme tutte le altre attività già sospese in zona arancione o in zona gialla, come, a titolo di esempio, quelle dei musei, delle palestre o delle piscine, delle sale giochi o delle discoteche. Vietati, dunque, anche gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri locali o spazi, anche all’aperto.