Casa Cacàm – la Cassa Rurale – la sentenza
La sentenza Consiglio di Stato del giorno 5 giugno 2025, che riporta alla ribalta la scelta immobiliare della Cassa Rurale che ha deciso di speculare sull’edificio ereditato dalla ex Cassa Rurale Pinzolo, deve far riflettere non solo gli amministratori della stessa Cassa, perché chiarisce nelle motivazioni aspetti giuridici ed etici interessanti anche per i gestori dei piani regolatori e per i cittadini. In pratica ha dato ragione al Comune di Pinzolo ad assoggettare tre appartamenti su sette alla legge Gilmozzi, cosicché vengano venduti a persone residenti. Così avverrà, salvo “escamotage”, cioè furbizie per raggirare il vincolo.
Secondo una logica cooperativa tutto l’edificio avrebbe dovuto avere un utilizzo sociale, ma tant’è…
La sentenza però dice anche altro: “rileva altresì che lo spirito della norma provinciale è proprio quello di evitare forme di speculazione edilizia (l.p. 16 novembre2005, n. 16, Gilmozzi), che impone che almeno il 50% di ciò che sarebbe stato convertito in residenziale deve essere destinato a casa ordinaria e al massimo l’altro 50% a casa vacanze).
La sentenza inflitta alla Cassa Rurale deve far pensare anche i cittadini e gli amministratori comunali dato che raccomanda di costruire nei limiti delle effettive necessità abitative della popolazione insediata, facendo riferimento anche alle problematiche del fenomeno del cd. overtourism dovute alla presenza di seconde case in alcuni Comuni trentini, … In particolare, la tendenziale libertà di accesso alle risorse – culturali e naturalistiche – di rilievo turistico e il connesso interesse pubblico alla massima fruizione delle medesime devono tener conto dell’afflusso di turisti, che sempre più frequentemente supera la capacità – fisica o ecologica – di accoglienza in un determinato territorio e di fruizione della stessa risorsa turistica. Di fronte a tale fenomeno emerge la necessità per l’amministrazione di un bilanciamento degli interessi, come quello perseguito nella fattispecie dalla normativa provinciale sopra richiamata, venendo in rilievo molteplici profili: quello della conservazione del bene-risorsa turistica; quello della tutela dei cittadini e delle imprese residenti nelle aree oggetto di attrazione turistica; quello – più generale – del macro-impatto sul territorio.
Tali problematiche infatti non sono soltanto di natura socio-ambientale, ma hanno anche rilevanti profili giuridici con ricadute sulle pubbliche amministrazioni e, quindi, sul giudice amministrativo.
Per concludere, ancora queste parole della sentenza:
La legge provinciale qui applicata adempie dunque, anche mediante detti vincoli di utilizzazione residenziale degli edifici, ad una finalità costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art. 44 della Costituzione, ossia quella di disporre provvedimenti a favore delle zone montane che nello specifico comportano il mantenimento nella zona montana di una propria popolazione e di una cultura del territorio indipendentemente dai flussi turistici.
Ma mi pare che di fronte agli ingenti guadagni della speculazione edilizia tutti gli aspetti etici passino in secondo piano, favoriti dal silenzio-assenso di tutti (o quasi).
