Normativa nazionale a tutela delle colonie feline n. 281 del 14.08.1991

di Amneris Maffei

Normativa nazionale a tutela delle colonie feline n. 281 del 14.08.1991
È fondamentale conoscere la principale norma nazionale a tutela delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà in Italia è la Legge 14 agosto 1991, n. 281 (“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”), integrata da normative regionali e regolamenti comunali.
Ecco i punti chiave della normativa:
• Divieto di maltrattamento e spostamento: L’articolo della legge vieta espressamente a chiunque di maltrattare o spostare i gatti che vivono in libertà dal loro territorio abituale. Lo spostamento è consentito in via eccezionale solo per gravi e comprovati motivi di salute dell’animale o per documentate necessità sanitarie certificate dall’ASL/ATS, previa ordinanza del Sindaco.
• Patrimonio indisponibile dello Stato: I gatti che vivono in libertà appartengono al territorio e al patrimonio indisponibile dello Stato; nessuno può privatizzarli, catturarli per tenerli in casa o allontanarli arbitrariamente.
• Controllo demografico (Metodo TNR): I gatti liberi vengono censiti, catturati, sterilizzati a cura del servizio veterinario pubblico (ASL/ATS) e successivamente reimmessi nel loro gruppo di appartenenza (Trap-Neuter-Return). Vengono spesso riconosciuti tramite un piccolo taglio a freddo o chirurgico sulla punta dell’orecchio.
• Censimento e gestione: Le colonie (costituite da gruppi di gatti non di proprietà che frequentano stabilmente un luogo pubblico o privato) vengono censite e monitorate dai comuni in collaborazione con i servizi veterinari e i volontari/associazioni protezioniste.
• Diritto al cibo e alle cure: I gatti hanno diritto ad essere nutriti e accuditi nel loro habitat da cittadini autorizzati o referenti di colonia (tutor), nel rispetto delle norme igieniche e del decoro urbano (ad esempio pulendo le aree dopo la somministrazione del cibo).
• Tutela penale: Atti di maltrattamento, uccisione o lesioni gravi verso i gatti di colonia sono perseguiti penalmente ai sensi degli articoli 544-bis e 544-ter del Codice Penale.